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In vigore le disposizioni relative all’informazione istituzionale in periodo elettorale (art. 9 l. 28/2000)

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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 75 del 31 marzo 2025) dei decreti di indizione dei 5 referendum popolari e fino alla chiusura delle operazioni di voto del 9 giugno, entra in vigore la cd "par condicio"

Data:

01 APRILE 2025

Tempo di lettura:

Ultimo aggiornamento: 01/04/2025

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Perugia, 1 aprile 2025 – A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (numero 75 del 31 marzo 2025) dei decreti di indizione dei 5 referendum popolari e fino alla chiusura delle operazioni di voto il prossimo 9 giugno, entra in vigore quanto stabilito dall’articolo 9 della legge “28/2000” recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” (cd “par condicio”).
Tale norma prevede che fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni” (comma 1).

 

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